Art. 7.
(Legge regolatrice della responsabilita' dell'armatore e
dell'esercente).
La responsabilita' dell'armatore della nave o dello esercente
dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio e' regolata dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o
della responsabilita' dell'armatore o dell'esercente anche per le
obbligazioni da loro personalmente assunte.