(Codice della navigazione-art. 7)
                               Art. 7. 
(Legge   regolatrice   della    responsabilita'    dell'armatore    e
                          dell'esercente). 
 
  La responsabilita'  dell'armatore  della  nave  o  dello  esercente
dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio  e'  regolata  dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile. 
 
  La stessa legge regola i limiti legali  del  debito  complessivo  o
della responsabilita' dell'armatore o  dell'esercente  anche  per  le
obbligazioni da loro personalmente assunte.