Art. 9.
(Legge regolatrice del contratto di lavoro).
I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante
della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o
l'aeromobile e' di nazionalita' straniera, la diversa volonta' delle
parti.