(Codice della navigazione-art. 9)
                               Art. 9. 
            (Legge regolatrice del contratto di lavoro). 
 
  I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante
della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva,  se  la  nave  o
l'aeromobile e' di nazionalita' straniera, la diversa volonta'  delle
parti.