Art. 1. Limiti di applicabilita' delle norme. Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico. Le norme stesse non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, agli ascensori ed ai montacarichi con corsa inferiore ai 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate, ed a tutti gli ascensori in servizio pubblico. Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.