(Allegato-art. 1)
                               Art. 1. 
 
                Limiti di applicabilita' delle norme. 
 
  Le norme contenute negli articoli  seguenti  si  applicano  per  la
costruzione, l'installazione, la  manutenzione  e  l'esercizio  degli
ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e  privati  a
scopi ed usi privati anche  se  accessibili  al  pubblico.  Le  norme
stesse non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere
e per navi, agli ascensori ed ai montacarichi con corsa inferiore  ai
2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli
su guide inclinate, ed a tutti gli ascensori in servizio pubblico. 
 
  Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un
servizio pubblico di trasporto, ed in particolare  quelli  che  fanno
parte integrante di ferrovie, tramvie o funivie e quelli destinati  a
facilitare  le  comunicazioni  con  centri  abitati  o  con  stazioni
ferroviarie o tramviarie.