Art. 2. Categorie degli ascensori e dei montacarichi. Agli effetti delle presenti norme gli ascensori ed i montacarichi, a seconda delle loro caratteristiche, sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria A. - Ascensori adibiti al trasporto di persone. Categoria B. - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone. Categoria C. - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico. Categoria D. - Montacarichi a motore adititi al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg. Categoria E. - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone. Un montacarichi si definisce come non accessibile alle persone e quindi appartenente alla Categoria D, quando la sua cabina ha un'altezza libera non superiore a 1,20 m oppure e' munita di ripiani intermedi inamovibili, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non superiore a 1,20 m, oppure quando il bordo inferiore dell'apertura di carico e' situato ad un'altezza di almeno 0,80 m sul pavimento del piano di accesso.