(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
            Categorie degli ascensori e dei montacarichi. 
 
  Agli effetti delle presenti norme gli ascensori ed i  montacarichi,
a  seconda  delle  loro  caratteristiche,  sono  classificati   nelle
seguenti categorie: 
  Categoria A. - Ascensori adibiti al trasporto di persone. 
  Categoria B. - Ascensori adibiti al trasporto di cose  accompagnate
da persone. 
  Categoria C. - Montacarichi  adibiti  al  trasporto  di  cose,  con
cabina accessibile alle persone per le sole operazioni  di  carico  e
scarico. 
  Categoria D. - Montacarichi a motore adititi al trasporto di  cose,
con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore  a
25 kg. 
  Categoria E. - Ascensori a cabine multiple a moto continuo  adibiti
al trasporto di persone. 
 
  Un montacarichi si definisce come non accessibile  alle  persone  e
quindi appartenente  alla  Categoria  D,  quando  la  sua  cabina  ha
un'altezza libera non superiore a 1,20 m oppure e' munita di  ripiani
intermedi inamovibili, estesi a tutta la sezione della  cabina,  tali
che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non superiore a 1,20
m, oppure quando  il  bordo  inferiore  dell'apertura  di  carico  e'
situato ad un'altezza di almeno 0,80 m sul  pavimento  del  piano  di
accesso.