Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati Art. 1. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, artt 1 e 27) La Camera dei Deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza e' proporzionale.