(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 2)
                               Art. 2. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 3 e L. 20 gennaio 1948, n. 6,  art.
                                 2) 

 
  Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti  o
per frazione superiore a 40.000, calcolati  in  ciascun  collegio  in
base alla popolazione residente. 
  I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella
tabella A allegata alla presente legge. 
  Il complesso delle  circoscrizioni  elettorali  forma  il  collegio
unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. 
  La elezione nel collegio "Val  d'Aosta"  e'  regolata  dalle  norme
contenute nel titolo VI della presente legge.