Art. 2. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 3 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2) Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente. I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI della presente legge.