Art. 3. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1 e 2) L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facolta' di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla presente legge.