(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 3)
                               Art. 3. 
              (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1 e 2) 

 
  L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun  cittadino  puo'
sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. 
  Ogni elettore dispone di un voto di lista. 
  Egli ha facolta' di attribuire preferenze, per determinare l'ordine
dei candidati compresi nella  lista  votata,  nei  limiti  e  con  le
modalita' stabiliti dalla presente legge.