(Testo Unico - Art. 4)
                               Art. 4. 
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a  carico  di  dipendenti  da
                  altre pubbliche Amministrazioni). 
 
  Per  gl'impiegati  e  salariati  degli  enti,  aziende  ed  imprese
indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello  Stato,  il
sequestro ed il  pignoramento  di  stipendi,  salari  e  retribuzioni
equivalenti  si  eseguono  presso   l'amministrazione   dalla   quale
gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale
rappresentanza. 
  Per il personale medesimo, il sequestro ed  il  pignoramento  delle
pensioni, delle indennita' che tengono  luogo  di  pensione  e  degli
altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione  che
conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.