Art. 4. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni). Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza. Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennita' che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.