(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 1)
Regolamento per la esecuzione del decreto  legislativo  13  settembre
  1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini  delle  professioni
  sanitarie e per  la  disciplina  dell'esercizio  delle  professioni
  stesse. 

 
                               Art. 1. 

 
  Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede,  entro
il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione  generale  dell'Albo
degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.