(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 10)
                              Art. 10. 

 
  E' in facolta' dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere  il
trasferimento  dell'iscrizione  nell'Albo  della  provincia  ove   ha
trasferito o intenda trasferire la propria residenza. 
  Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione  per  il  sanitario
che si trovi sottoposto a procedimento penale o  a  procedimento  per
l'applicazione  di  una  misura  di  sicurezza   o   a   procedimento
disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione. 
  La  domanda  dev'essere  presentata  all'Ordine  o  Collegio  della
circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo  di
essa dev'essere  prodotto  soltanto  un  certificato  rilasciato  dal
presidente dell'Ordine o Collegio,  nel  cui  Albo  l'interessato  si
trova iscritto, ed attestante: 
    a) la non sussistenza, su conforme deliberazione  del  Consiglio,
di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente; 
    b) la regolarita' della iscrizione con la indicazione della  data
e del titolo di essa; 
    c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli  articoli
4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. 
  Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato. 
  Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli. 
  L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo e' comunicata  all'Ordine  o
Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente  cancellazione
e  trasmette  all'altro   Ordine   o   Collegio   la   documentazione
dell'interessato.