Art. 12. Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.