(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 13)
                              Art. 13. 

 
  L'iscrizione  nell'Albo  da'  diritto  al  libero  esercizio  della
professione, oltreche' nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche
in tutto  il  territorio  della  Repubblica,  salvo  l'obbligo  della
registrazione del titolo di abilitazione  nell'Ufficio  comunale,  ai
sensi dell'art. 100, comma  secondo,  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  A margine  della  registrazione  richiamata  nel  comma  precedente
l'Ufficio comunale deve annotare gli  estremi  della  iscrizione  del
sanitario nell'Albo.