Art. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura. Un esemplare dell'Albo e' rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonche' alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio a all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.