(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 2)
                               Art. 2. 

 
  Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine  o  Collegio
provvede, a proprie spese, alla  stampa  ed  alla  pubblicazione  del
rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione  nella
sede della Prefettura. 
  Un esemplare dell'Albo e' rimesso, entro lo stesso  mese,  all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita'  pubblica,  ai  Ministeri  di
grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del  lavoro  e  della
previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della  provincia,  nonche'
alla Federazione da  cui  dipende  l'Ordine  o  Collegio  a  all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.