(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 3)
                               Art. 3. 

 
  L'Albo e' formato secondo l'ordine alfabetico.  Per  ogni  iscritto
sono indicati: il cognome, il nome, la  paternita';  il  luogo  e  la
data, di  nascita;  la  cittadinanza,  ove  si  tratti  di  sanitario
straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo;  il  titolo
in  base  al  quale  ha  avuto  luogo  l'iscrizione  con  indicazione
dell'autorita', del luogo e della data del  suo  rilascio.  Oltre  il
numero progressivo e' indicato per ogni iscritto il  numero  d'ordine
corrispondente   all'anzianita'   di   iscrizione   nell'Albo   della
provincia. 
  L'anzianita' di ciascun  professionista  e'  stabilita  dalla  data
della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di  parita'  di
tale data si tiene conto  di  quella  di  abilitazione  all'esercizio
professionale e, sussidiariamente, del l'eta'. 
  In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli  di
docenza o specializzazione nelle materie  che  per  tale  professione
formano oggetto delle singole specialita', riconosciute ai  sensi  di
legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorita', il luogo e  la
data del rilascio. 
  In base alle indicazioni di cui al comma  precedente  sono  formati
separati elenchi nominativi per ogni singola specialita'. 
  Fino alla pubblicazione  del  nuovo  Albo  le  cancellazioni  e  le
variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai  quali  si
riferiscono.