(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 5)
                               Art. 5. 

 
  I sanitari  che  siano  impiegati  in  pianta  stabile  presso  una
pubblica amministrazione  e  che  richiedono  l'iscrizione  nell'Albo
professionale, ai termini dell'articolo 10 del decreto legislativo 13
settembre 1946,  n.  233,  sono  esonerati  dalla  presentazione  dei
documenti  di  cui  alle  lettere  b),  c),  d),  e),   dell'articolo
precedente. 
  Essi   devono   a    tal    fine    presentare    un    certificato
dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del
rapporto d'impiego.