(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 7)
                               Art. 7. 

 
  A fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto  legislativo  13  settembre  1946,  n.  233,  i  sanitari
stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal  precedente
art. 4, producendo i seguenti documenti: 
    a) certificato di nascita; 
    b) certificato di cittadinanza; 
    c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4  o  gli
equipollenti documenti esteri; 
    d) il titolo di abilitazione professionale; 
    e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali. 
  Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del  luogo
di residenza, dev'essere confermato  dal  prefetto  della  provincia.
Esso non e' richiesto per coloro che risiedono in Italia da  meno  di
tre mesi. 
  I documenti, rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero,  devono  essere  autenticati  dall'autorita'  diplomatica   o
consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della
Repubblica.