Art. 7. A fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza; c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 o gli equipollenti documenti esteri; d) il titolo di abilitazione professionale; e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali. Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev'essere confermato dal prefetto della provincia. Esso non e' richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi. I documenti, rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorita' diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica.