Art. 8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera, nel termine di tre mesi. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo. La deliberazione deve essere in ogni caso motivata. Il rigetto della domanda per motivi di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione e' trasmessa, per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132. La iscrizione nell'Albo e' eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative. Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda e' data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.