(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 8)
                               Art. 8. 

 
  Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera,  nel  termine  di
tre mesi. 
  Accertata la sussistenza delle condizioni richieste,  il  Consiglio
dispone l'iscrizione nell'Albo. 
  La deliberazione deve essere in ogni caso motivata. 
  Il rigetto della domanda per motivi di  condotta  non  puo'  essere
pronunciato  se  non  dopo   sentito   il   richiedente   nelle   sue
giustificazioni. 
  Nel termine di quindici  giorni  la  deliberazione  della  disposta
iscrizione e' trasmessa, per la consegna all'interessato, all'Ufficio
del registro, nei modi  e  per  gli  effetti  previsti  dall'art.  5,
lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto
25 settembre 1874, n. 2132. 
  La iscrizione nell'Albo e' eseguita dopo che l'interessato ha  dato
prova  dell'effettuato  pagamento  della  tassa   sulle   concessioni
governative. 
  Della eseguita iscrizione o  del  rigetto  della  domanda  e'  data
comunicazione, nel termine di giorni  quindici,  all'interessato,  al
prefetto e al procuratore della Repubblica.