Art. 9. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, e' dato ricorso alla stessa, Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.