(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 9)
                               Art. 9. 

 
  Avverso la deliberazione di rigetto  della  domanda  di  iscrizione
nell'Albo l'interessato puo' ricorrere alla Commissione centrale  per
gli esercenti le professioni sanitarie, la  quale  decide  in  merito
alla iscrizione. 
  Decorso il termine di novanta giorni dalla  data  di  presentazione
della domanda senza  che  il  Consiglio  abbia  deliberato,  e'  dato
ricorso alla stessa, Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.