(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 1)
                    REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE 
                    DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE 
                       (Navigazione marittima) 

 
                               Art. 1. 
                          (Circoscrizioni) 

 
  La   determinazione   delle   circoscrizioni   marittime   di   cui
all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo
il litorale dello Stato e' fatta con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica. 
  Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'  stabilita,
agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o  regolamenti,  la
ripartizione  del  territorio  interno  dello  Stato  rispetto   alle
circoscrizioni marittime.