(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 2)
                               Art. 2. 
               (Denominazione degli uffici marittimi) 

 
  L'ufficio della zona marittima e' denominato  direzione  marittima,
l'ufficio del  compartimento  capitaneria  di  porto,  l'ufficio  del
circondario ufficio circondariale marittimo. 
  Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore  importanza
in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento  ne'  l'ufficio
del  circondario  sono  denominati   ufficio   locale   marittimo   o
delegazione di spiaggia.