TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE Art. 1. Oggetto della tassa Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 5 (1° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 1. La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.