(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 10)
                              Art. 10. 
         Versamento e ripartizione del provento del tributo 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 18. 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 2. 

 
  Il provento delle tasse di  circolazione  e'  versato  ad  appositi
capitoli dello stato di previsione dell'entrata. 
  Con decreto del Ministro per  il  Tesoro  viene  quadrimestralmente
provveduto  ad  assegnare  ad  apposito  capitolo  dello   stato   di
previsione della spesa del Ministero delle Finanze un fondo  pari  ad
un terzo dell'importo dei versamenti stessi. 
  Con decreto del Ministro per le Finanze tale fondo e'  ripartito  a
favore delle Province, per meta' in proporzione  della  superficie  e
per meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali  di
ciascuna Provincia. 
  I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui  veicoli  contemplati
dal presente Testo Unico.