Art. 10. Versamento e ripartizione del provento del tributo Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 18. Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 2. Il provento delle tasse di circolazione e' versato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Con decreto del Ministro per il Tesoro viene quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le Finanze tale fondo e' ripartito a favore delle Province, per meta' in proporzione della superficie e per meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia. I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente Testo Unico.