Art. 2. Determinazione della tassa Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma). Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma). Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4 e 10 (1° comma). Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8. Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate: a) alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri; b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi; c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone; d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose; e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata. La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi. Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.