(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 2)
                               Art. 2. 
                     Determinazione della tassa 

 
  Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma). 
  Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma). 
  Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4  e  10  (1°
comma). 
  Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma). 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8. 

 
  Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate: 
    a) alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore
ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e
per i motofurgoncini leggeri; 
    b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di
cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al
trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso  speciale,  per  gli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose,  e  per
gli autoscafi; 
    c) al numero dei posti per i rimorchi  adibiti  al  trasporto  di
persone; 
    d) alla portata espressa in q.li  (differenza  tra  peso  massimo
complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli  e
i rimorchi adibiti al trasporto di cose; 
    e) alle persone trasportabili per gli  autocarri  autorizzati  al
trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre  alla  tassa  in
base alla portata. 
  La tassa e' stabilita in misura fissa annua per  i  velocipedi  con
motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli  adibiti
ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei
rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi. 
  Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la  destinazione  del
veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.