(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 3)
                               Art. 3. 
            Determinazione della potenza ai fini fiscali 

 
  Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 7. 

 
  La potenza dei motori degli autoveicoli  e  degli  autoscafi,  agli
effetti  della   liquidazione   della   tassa,   viene   determinata,
tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente  risultante,
adottando le seguenti formule: 
    1) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a 
quattro tempi 

 
                       CV = 0,08782 n V°0,6541 

 
  dove: 
    n = numero dei cilindri; 
    V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata  per
la corsa) espresso in cm3. 
  Nei  motori  a  ciclo  Otto  la  formula  si  intendera'  che   sia
applicabile anche quando venga impiegato - invece della benzina -  il
petrolio, l'alcool ed altri combustibili. 
  2) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a cielo  Diesel  a  due
tempi,  i  risultati  della  formula   precedente   dovranno   essere
moltiplicati per il coefficiente 1,4. 
  3) Per i motori a vapore a doppio effetto: 
    a) se a semplice espansione: 

 
                          CV = 2 n P D² C N 

 
  in cui: 
    n = numero dei cilindri; 
    P = pressione massima effettiva di lavoro della  caldaia  in  kg.
per cm². Per le caldaie Serpollet si assumera' P=50; 
    D = diametro dello stantuffo in metri; 
    C = corsa dello stantuffo in metri; 
    N = numero dei giri dei motore per minuto primo alla velocita' di
regime. Come semplice indicazione puo' ritenersi che vari  da  250  a
300. 
  Per i motori a semplice effetto, la  potenza  e'  meta'  di  quella
risultante dalla formula; 
    b) se a duplice espansione: 

 
               CV = 2n1 (P - p) D² C N + 2n2, p d3 C N 

 
  in cui: 
    n1= numero dei cilindri ad alta pressione; 
    p  =  pressione  del  vapore  all'uscita  del  cilindro  ad  alta
pressione in kg. per cm²; 
    D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri; 
    n = numero dei cilindri a bussa pressione; 
    d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri; 
    P C N - come alla lettera a). 
  Non vanno considerati come motori a duplice  espansione  quelli  in
cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire  anche  tutti
ad alta pressione. In questo caso si applichera' la  formula  a)  per
ciascuno dei cilindri e la potenza dei motore sara'  la  somma  delle
potenze dei singoli cilindri. 
    4) Per i motori elettrici con eccitazione in serie: 

 
             CV = 1,1 / 1000 X V A (per ciascun motore) 

 
  in cui: 

 
    V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette  di
ottenere il combinatore (controller)  mediante  raggruppamento  degli
accumulatori; 
    A = intensita' di corrente, in ampere,  che  circola  nel  motore
quando il combinatore inserisce la  resistenza  minore  e  quando  il
motore gira alla velocita' di regime. 
  Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a
piombo, di tipo comune, si potra' usare la formula: 

 
                        CV = 3,5 / 1000 X n S 

 
  in cui: 
    numero  totale  delle  piastre  della  batteria,  qualunque   sia
l'aggruppamento di esse; 
    S = area in dm² della faccia di una piastra. 
  5) Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo  Otto  e  dal  ciclo
Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro
tempi, per i motori a vapore di costruzione  o  tipo  eccezionali  si
provvedera' mediante accertamento diretto alla  determinazione  della
potenza agli effetti della liquidazione della tassa,  in  difetto  di
certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero  dei
Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione  civile  (e  dei
trasporti in concessione) e a spese degli interessati. 
  Per  potenza  sara'   ritenuta   quella   di   massimo   rendimento
termico-meccanico del motore.