Art. 4. Pagamento della tassa Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 10 (1° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 17. Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli Uffici del registro. Il Ministro per le Finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto. In tale caso il pagamento della tassa deve essere eseguito presso gli Uffici esattori dell'A.C.I.