(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Pagamento della tassa 

 
  Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 10 (1° comma). 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 17. 

 
  Il pagamento della tassa di  circolazione  deve  essere  effettuato
presso gli Uffici del registro. 
  Il Ministro per le Finanze ha facolta' di  affidare  all'Automobile
Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e  dei
tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui  ad  apposita
convenzione da  approvare  con  proprio  decreto.  In  tale  caso  il
pagamento della tassa deve essere eseguito presso gli Uffici esattori
dell'A.C.I.