Art. 5. Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli Regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, art. 2 (5° comma). Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 7 e 9. La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme: a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione di un ventesimo dell'ammontare del tributo dovuto; b) per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre; c) per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre; d) per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c). La tassa non puo' essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo' essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.