(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 5)
                               Art. 5. 
       Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli 

 
 Regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, art. 2 (5° comma). 
    Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 7 e 9. 

 
  La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. 
  Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento
deve essere eseguito in una delle seguenti forme: 
    a) per l'intero anno solare, con diritto  alla  riduzione  di  un
ventesimo dell'ammontare del tributo dovuto; 
    b) per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1  maggio
e 1 settembre; 
    c) per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio,  1  marzo,  1
maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre; 
    d)  per  il  rimanente  periodo  dell'anno,  in   caso   che   la
circolazione  abbia  inizio  nel  corso  dell'anno  stesso,  con   il
pagamento di tanti sesti della tassa annua  quanti  sono  i  bimestri
fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c). 
  La tassa non puo' essere corrisposta  in  misura  inferiore  ad  un
bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa  viene
arrotondata in eccesso a lire cinque. 
  Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo'  essere
effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei  periodi  fissi
sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che
entrino in circolazione.