Art. 6. Modalita' di pagamento della tassa per i motoveicoli Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 11. La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri gia' decorsi dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo per l'intero anno solare da' diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare.