(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 6)
                               Art. 6. 
        Modalita' di pagamento della tassa per i motoveicoli 

 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 11. 

 
  La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli  leggeri,
le motocarrozzette leggere e i  motofurgoncini  leggeri  deve  essere
corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento
di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri gia'  decorsi
dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo  per  l'intero
anno solare da' diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare.