(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 7)
                               Art. 7. 
                  Tassa per uso diverso del veicolo 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero  3283,  art.  12  (1°  e  2°
comma). 

 
  L'autoveicolo  o  l'autoscafo,  che  nel  corso   dell'anno   viene
destinato ad un uso diverso da quello  per  il  quale  fu  pagata  la
tassa, e' soggetto al pagamento della  differenza  se  il  nuovo  uso
importa una tassa maggiore. 
  Nel caso inverso resta ferma la tassa gia' corrisposta.