TESTO UNICO DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI Art. 1. (Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'. Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi. Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica.