(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 1)
                             TESTO UNICO 
                 DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI 

 
                               Art. 1. 
(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D.  21  luglio
  1937, n. 1239 - Art. 3  L.  6  agosto  1940,  n.  1278  -  Art.  12
  D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). 

 
  Gli assegni familiari previsti dal presente testo  unico  spettano,
per i figli, il coniuge, i genitori  e  le  altre  persone  a  carico
indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino
lavoro retribuito alle  dipendenze  di  altri  nel  territorio  della
Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'. 
  Sono compresi fra i prestatori di  lavoro  indicati  al  precedente
comma i soci di societa' e di enti in genere  cooperativi,  anche  di
fatto, che prestino la loro attivita'  per  conto  delle  societa'  e
degli enti stessi. 
  Gli assegni non spettano per le  persone  a  carico  che  risiedono
fuori del territorio della Repubblica.