(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 10)
                              Art. 10. 
     (Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Leg.C.P.S. 
                     16 settembre 1946, n. 479). 

 
  Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione  degli
assegni siano  ricoverate  in  istituti  di  cura  o  di  assistenza,
l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari  corrisponda
una retta  di  importo  non  inferiore  all'ammontare  degli  assegni
stessi.