Art. 10. (Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.