(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 11)
                              Art. 11. 
(Art. 33, 2°, 3° e 4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 -  Artt.  8,
  10, 12 C.C. 22 luglio 1938 - Art. 10 C.C. 23 novembre 1939 - Art. 9
  C.C. 28 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 18 dicembre 1939 - Art. 7  C.C.
  12 marzo 1940 - Art. 8 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 15 C.C. 25  luglio
  1940 - Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369). 

 
  Il diritto agli assegni familiari  decorre  dal  primo  giorno  del
periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni
prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso  alla  data
in cui le condizioni stesse vengono a mancare. 
  Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto  agli
assegni decorre e ha termine rispettivamente dal  giorno  in  cui  si
verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.