(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 12)
                              Art. 12. 
              (Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  Gli assegni sono dovuti qualunque  sia  il  numero  delle  giornate
prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione. 
  Per determinare, quando occorra, la frazione degli  assegni  dovuti
in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel  periodo
fissato per la loro corresponsione, il rapporto  fra  l'assegno  base
settimanale  e  quello  giornaliero  e'  di  1:  6.  Per  determinare
l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il
rapporto fra l'assegno  base  settimanale  e  quello  quindicinale  e
mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo  caso  un
assegno giornaliero e due nel secondo. 
  Con proporzione analoga si procedera'  quando  l'assegno  base  sia
giornaliero, quindicinale o mensile. 
  Restano salve le disposizioni stabilite per i  singoli  settori  di
produzione.