(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 14)
                              Art. 14. 
        (Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D. 
                      21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di  lavoro
per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana,  gli  assegni
familiari continuano ad  essere  corrisposti,  subordinatamente  alle
condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17: 
    1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale; 
    2) in caso di assenza dal lavoro per malattia; 
    3) in  caso  di  assenza  obbligatoria  dal  lavoro  a  causa  di
gravidanza o puerperio. 
  Nei casi predetti, qualora ricorra piu'  di  una  delle  condizioni
previste per la corresponsione  degli  assegni,  si  tiene  conto  di
quella piu' favorevole al lavoratore. 
  Qualora, l'assenza dal lavoro  perduri  per  oltre  una  settimana,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale  puo'  provvedere  alla
corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo  degli  enti  che
provvedono  al  pagamento  delle  indennita'  previste  per  i   casi
predetti.