(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 15)
                              Art. 15. 
               (Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  In caso di infortunio  sul  lavoro  o  di  malattia  professionale,
indennizzabili   ai   norma   delle   vigenti   disposizioni    sulle
assicurazioni obbligatorie contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante  il
periodo della inabilita' temporanea compresi  i  periodi  di  carenza
previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre  mesi
al massimo. 
  Per  le  persone  non   comprese   nelle   assicurazioni   predette
l'infortunio e' considerato come malattia.