Art. 15. (Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilita' temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio e' considerato come malattia.