(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 16)
                              Art. 16. 
               (Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli  assegni  familiari
sono dovuti per tutto il periodo in cui e' corrisposto  per  legge  o
per contratto collettivo di lavoro  il  sussidio  di  malattia  o  la
retribuzione. 
  Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a  norma  del
comma  precedente  per  motivi  estranei  al   riconoscimento   della
infermita', l'assegno e' dovuto per tre mesi al massimo. 
  I lavoratori ricoverati  a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del  regio  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155,
hanno diritto fino  al  massimo  di  tre  mesi  al  trattamento  piu'
favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della  legge  28  febbraio
1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione  degli  assegni
familiari. 
  Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni  sono
corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.