Art. 16. (Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui e' corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione. Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della infermita', l'assegno e' dovuto per tre mesi al massimo. I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento piu' favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari. Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.