(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 17)
                              Art. 17. 
               (Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  In caso di assenza  dal  lavoro  per  gravidanza  o  puerperio  gli
assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione  dal
lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al  parto,
di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge  23
maggio 1951, n. 391. 
  In caso di  malattia  prodotta  dallo  stato  di  gravidanza  o  di
puerperio e' fatto il trattamento previsto per le malattie comuni. 
  Lo stesso trattamento e' fatto  per  le  lavoratrici  capo-famiglia
alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.