Art. 17. (Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio e' fatto il trattamento previsto per le malattie comuni. Lo stesso trattamento e' fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.