(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 18)
                              Art. 18. 
          (Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  In caso di richiamo alle  armi,  gli  assegni  familiari  spettano,
salvo quanto stabilito da  particolari  disposizioni  di  legge,  per
tutto  il  periodo  durante  il  quale  per  legge  o  per  contratto
collettivo  di  lavoro  sussiste  l'obbligo   del   pagamento   della
retribuzione o di parte di essa.