(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 19)
                              Art. 19. 
    (Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S. 
                     16 settembre 1946, n. 479). 

 
  Ai fini della corresponsione degli assegni  familiari,  si  intende
per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore  pensionato  per
invalidita' o vecchiaia o che comunque sia  invalido  permanentemente
in base ai criteri stabiliti  per  l'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita' e la vecchiaia. 
  Ai soli effetti  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  3  sono
equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro  che  hanno
superato il 60° anno di eta' e non abbiano un  reddito  superiore  ai
limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.