Art. 2. (Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari non spettano: a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; c) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari; f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.