(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 2)
                               Art. 2. 
(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio  1937,
  n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n.  1277  -  Art.  4  L.  15
  febbraio 1952, n. 80). 

 
  Gli assegni familiari non spettano: 
    a) al coniuge del datore di lavoro; 
    b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del  datore
di lavoro che siano con lui conviventi; 
    c) ai domestici e al  personale  addetto  in  genere  ai  servizi
familiari; 
    d) ai lavoratori a domicilio; 
    e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari; 
    f) agli  artigiani  e  agli  altri  lavoratori  indipendenti  che
assumono  per  proprio  conto  l'incarico  di  condurre   a   termine
determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.