(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 20)
                              Art. 20. 
        (Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 
                      21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Il lavoratore che esplica, la sua attivita' presso aziende  diverse
ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale. 
  Si intende per attivita'  principale  quella  che  impegna  per  il
maggior tempo le prestazioni del lavoratore o  costituisce  la  fonte
principale di guadagno. 
  Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui  presta
attivita'  secondaria,  l'azienda  presso  cui  esplica   l'attivita'
principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.