(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 21)
                              Art. 21. 
               (Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna  persona
a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la  loro
opera in aziende facenti capo a differenti gestioni. 
  Nell'ambito della stessa famiglia non e' ammesso  il  cumulo  degli
assegni con la maggiorazione per carichi familiari dell'indennita' di
disoccupazione, ma sara' solo corrisposto il piu' favorevole dei  due
trattamenti.