(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 22)
Art. 22.
(Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali
gli assegni sono corrisposti.