(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 22)
                              Art. 22. 
              (Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  Gli assegni familiari non possono essere sequestrati,  pignorati  o
ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro  per  i  quali
gli assegni sono corrisposti.