Art. 23. (Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di un anno. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione e' interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o in seguito a intimazione dell'Ispettorato del lavoro.