(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 23)
                              Art. 23. 
       (Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 
                      21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel  termine  di  un
anno. 
  Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a  quello
nel quale e compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. 
  La prescrizione e' interrotta solo nel caso  di  richiesta  scritta
all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  o  in  seguito  a
intimazione dell'Ispettorato del lavoro.