(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 24)
                              Art. 24. 
               (Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  In caso di indebita percezione di assegni da parte dei  lavoratori,
le somme che questi devono restituire  sono  trattenute  sull'importo
degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro
credito derivante dal rapporto di lavoro.