(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 25)
                              Art. 25. 
              (Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  Gli assegni familiari non possono essere considerati  ai  fini  del
calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti  collettivi
di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento,  ne'
agli effetti delle assicurazioni sociali.