Art. 25. (Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento, ne' agli effetti delle assicurazioni sociali.