(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 3)
                               Art. 3. 
              (Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i
figli, si considerano come capi-famiglia: 
    a) il padre; 
    b) la madre vedova, o  nubile  con  prole  non  riconosciuta  dal
padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli,  o
che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o  disoccupato
e non usufruente di  indennita'  di  disoccupazione,  o  in  servizio
militare  sempreche'  non   rivesta   il   grado   di   ufficiale   o
sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per  espiazione  di
pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. 
  Si considerano altresi' capi-famiglia: 
    a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle
o nipoti, per la morte o l'abbandono o  l'invalidita'  permanente  al
lavoro del loro padre, sempreche' la madre  non  fruisca  di  assegni
familiari; 
    b) i prestatori di lavoro cui siano stati  regolarmente  affidati
minori dagli organi competenti ai sensi di legge. 
  Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
gli  affiliati,  quelli  naturali  legalmente  riconosciuti,  nonche'
quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi
di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o  nipoti  e  i  minori
regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.