(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 5)
                               Art. 5. 
               (Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  I figli e le persone equiparate  sono  a  carico  del  capofamiglia
quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. 
  Si presume che i figli e le persone equiparate siano a  carico  del
capo-famiglia quando convivono con esso.