(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 6)
                               Art. 6. 
           (Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 
                 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). 

 
  Ai fini della corresponsione degli assegni familiari  previsti  per
il coniuge si considerano come capi famiglia: 
    a) il marito nei confronti della moglie purche' essa  non  presti
lavoro retribuito alle  dipendenze  di  terzi  con  una  retribuzione
complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non  abbia  redditi  di
altra natura per un ammontare superiore a L. 60.000 annue.  Non  sono
considerate ai fini predetti le pensioni di guerra; 
    b)  la  moglie  nei  confronti  del  marito  a  carico   invalido
permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.