Art. 6. (Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia: a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore a L. 60.000 annue. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra; b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.