(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 7)
                               Art. 7. 
           (Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 
                 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80). 

 
  Gli assegni familiari previsti  per  i  genitori,  compresi  quelli
naturali, sono  corrisposti  qualora  si  verifichino  le  condizioni
seguenti: 
    a) i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e
di  55   per   le   donne,   ovvero   siano   riconosciuti   invalidi
permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19; 
    b) i genitori non abbiano, per retribuzioni in  dipendenza  della
loro occupazione o per redditi di altra  natura,  proventi  superiori
nel complesso a L. 7.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a L. 
12.000 mensili nel caso di due genitori; 
    c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera
continuativa e in misura sufficiente; 
    d) per uno dei genitori non sussista un trattamento  di  famiglia
in dipendenza dell'occupazione del coniuge. 
  Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori  gli  assegni
familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra
essi, al maggiore di eta'.