(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 8)
                               Art. 8. 
           (Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 
                      9 novembre 1944, L. 307). 

 
  Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche: 
    a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti  e
la persona alla quale i lavoratore  fu  regolarmente  affidato  dagli
organi competenti ai sensi di legge; 
    b)  per  gli  altri  ascendenti  in  linea  diretta   quando   si
verifichino le condizioni  indicate  per  i  genitori  e  purche'  il
lavoratore  percepisca,  gli  assegni  per  il   genitore   da   essi
discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.