Art. 8. (Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307). Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche: a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purche' il lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.